Lo statuto

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Art. 21 – Il Collegio dei Garanti del Comitato. Il Congresso ha la facoltà di istituire anche il Collegio dei Garanti del Comitato, organo che giudica nel territorio sulle questioni disciplinari e le controversie associative, le irregolarità, le violazioni alle norme interne, i fatti e comportamenti incompatibili con l’adesione al CTG APS o che arrechino danno all’Associazione, l’ammissibilità di richiesta di convocazione straordinaria di assemblee e congressi. Il Congresso ne stabilisce il numero, da 1 a 5, con possibilità di indicare gli effettivi e i supplenti. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Art. 22 – Il livello regionale. Il CTG APS a livello regionale può articolarsi autonomamente in Consigli Regionali con il compito di:

  • rappresentare l’Associazione presso le Istituzioni, gli Enti e le altre realtà associative della Regione;
  • stabilire la politica associativa nella Regione in armonia con le indicazioni nazionali ed elaborare piani, programmi ed attività di interesse regionale;
  • coordinare e supportare la vita associativa dei Comitati e dei Gruppi della Regione, valorizzando le proposte e le esperienze locali e territoriali;
  • contribuire all’elaborazione delle politiche generali dell’Associazione a livello nazionale;
  • preparare e attuare il piano di formazione regionale, in sintonia con quello nazionale e le iniziative dei Comitati;
  • organizzare attività territorialmente rilevanti e tutte quelle ritenute utili allo sviluppo regionale dell’Associazione.

Il Consiglio è autonomo secondo l’art. 7 del presente Statuto, fa domanda di riconoscimento all’Associazione Nazionale, ne adotta e rispetta le norme statutarie e regolamentari, nonché le disposizioni di pertinenza. I rapporti con il CTG APS Nazionale e con il Consiglio Regionale sono regolati da apposita convenzione. Gli Organi del Consiglio hanno struttura democratica e sono: il Congresso, il Consiglio Direttivo regionale, la Presidenza regionale, il Presidente, l’Organo di Controllo e il Revisore Legale dei conti, se previsti, ed eventualmente – su decisione congressuale – il Collegio dei Garanti.

Art. 23 – Il Congresso Regionale. Il Congresso Regionale è l’organo sovrano della democrazia e della partecipazione associativa che determina, a livello regionale gli obiettivi, gli indirizzi fondamentali, le scelte, le verifiche. È costituito dai delegati eletti dai Congressi di Comitato della Regione. Il Congresso Regionale elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Garanti. Elegge anche i delegati al Congresso Nazionale, in caso di sua convocazione, e qualora questi non siano già stati eletti nei Congressi di Comitato. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.

Art. 24 – Il Consiglio Direttivo Regionale. Il Consiglio Direttivo Regionale promuove la vita dell’Associazione nella Regione, secondo i compiti di cui al presente art. 19. È composto da un numero di Consiglieri stabilito dal Congresso, con un minimo di 5 e un massimo di 25 eletti. Può cooptare altri Consiglieri, con solo voto consultivo, nel limite di ¼ dei propri membri e con il parere favorevole dei 2/3 dei votanti. Elegge la Presidenza e il Presidente secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.

Art. 25 – Organo di Amministrazione del Consiglio Regionale. La Presidenza Regionale è l’organo di amministrazione che attua i piani, i programmi e gli indirizzi definiti nel Consiglio Direttivo Regionale ed è responsabile delle attività. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale del Consiglio Regionale e lo rappresenta nei rapporti pubblici e privati. Il potere di rappresentanza è generale e privo di limitazioni.

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