Lo statuto

STATUTO DEL CENTRO TURISTICO GIOVANILE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CTG APS

PRINCIPI GENERALI

Art.1 – Finalità. È costituita come Ente del Terzo Settore (ETS) l’associazione di promozione sociale Centro Turistico Giovanile (CTG APS), per effetto delle disposizioni di legge vigenti e ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore.
L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato svolta dai propri associati.

Essa è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all’attività associativa da parte di chiunque, in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, senza
discriminazioni di alcun tipo. L’Associazione ha struttura democratica ed opera attraverso propri autonomi organismi centrali e periferici su tutto il territorio nazionale, promuovendo la partecipazione degli associati ad ogni livello.

Lo statuto disciplina l’ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Lo statuto disciplina le competenze dell’assemblea degli associati in deroga a quanto stabilito dall’articolo 25, comma 1, ai sensi dell’art. 41 c.10 del D.Lgs. 117/2017.

Il CTG APS promuove e realizza un progetto educativo e di formazione integrale della persona, attraverso momenti di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla concezione cristiana dell’uomo e della vita, nel servizio alle persone e al territorio. Agisce nell’ambito del turismo giovanile e sociale, della cultura e dei beni culturali, dell’ambiente e del tempo libero, avvalendosi del metodo dell’animazione e rivolgendosi a tutte le fasce d’età, in particolare a quelle giovanili. Il CTG APS è riconosciuto dal Ministero dell’Interno come Ente Nazionale con finalità assistenziali ed è altresì iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art.2 – Oggetto sociale. Il CTG APS, per il perseguimento e nel rispetto delle finalità di cui all’articolo precedente, svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale:

1) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell’art.5 c.1, lett. d) del D.Lgs. n.117 /2017;

2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, ai sensi dell’art.5 c.1, lett. f) del D. Lgs. n.117/2017;

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ai sensi dell’art.5 c.1, lett. i) del D. Lgs. n.117 /2017;

4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi dell’art.5 c.1, lett. k) del D. Lgs. n.117 /2017;

5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell’art.5 c.1, lett. l) del D. Lgs. n.117 /2017;

6) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; educativa ai sensi dell’art.5 c.1, lett. q) del D. Lgs. n.117 /2017;

7) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art.5 c.1, lett. t) del D. Lgs. n. 117 /2017;

8) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

9) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni ai sensi dell’art.5 c.1, lett. y) del D. Lgs. n.117 /2017;

10) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell’art.5 c.1, lett. z) del D. Lgs. n.117 /2017.

In particolare l’Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale, operare attraverso:

a. la promozione e l’attuazione di un turismo giovanile, sociale e culturale in ogni sua forma, finalizzato alla promozione umana e con caratteristiche di responsabilità, sostenibilità e solidarietà;
b. gli scambi giovanili e culturali, nazionali e internazionali; la gestione diretta o l’adesione di centri vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, case dello studente, centri di ospitalità, case per ritiri spirituali, case di accoglienza, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo e ricreativo;
c. la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente, dei beni naturali e del patrimonio paesaggistico, monumentale, artistico e culturale, sia laico che religioso, anche con le attività di animazione culturale e didattica ambientale per il mondo della scuola e della società; previa iscrizione al relativo Albo Nazionale, il CTG APS in ambito ambientale può svolgere anche attività di Protezione Civile;
d. l’affidamento, la gestione, la conduzione, l’organizzazione, la valorizzazione, la diffusione, la promozione e quant’altro di aree, siti, monumenti, edifici, mostre, musei, installazioni e beni vari, sia materiali che immateriali, di carattere archeologico, storico, memoriale, artistico, letterario, religioso, scientifico, naturalistico, culturale nel senso più esteso, di proprietà sia pubblica (Stato, Regioni, Province, Comuni o altri Enti) che privata, in Italia e all’Estero;
e. la formazione generale dei dirigenti, degli associati e di tutti i cittadini; la formazione specialistica di animatori, di guide, di accompagnatori e di altri profili nel settore turistico, ambientale, culturale, sociale e religioso;
f. la collaborazione con la scuola sia per l’educazione degli studenti, sia per l’aggiornamento dei docenti;
g. le attività di informazione e comunicazione, anche gestendo direttamente iniziative editoriali, sia di tipo tradizionale che multimediale o sulla rete;
h. le attività del tempo libero, culturali, teatrali, musicali, artistiche e di espressione della libera creatività umana;
i. le attività educative e ludico-ricreative, comprese quelle motorie e sportive dilettantistiche e non professionali;
j. tutte le altre attività, in linea con i valori e i principi associativi, utili a raggiungere le finalità e gli scopi del CTG APS.

Per perseguire i propri obiettivi il CTG APS può istituire forme organizzative varie; può aderire ad altre entità associative, italiane ed estere, con accordi di collaborazione, di rappresentanza, di riconoscimento reciproco, di scambio di servizi e attività. Le forme di adesione al CTG APS delle strutture di cui al punto b) o di altre realtà associative ed organizzative sono determinate dalle norme regolamentari.

Art. 3 – Gli associati. Sono associati del CTG APS coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, ne accettano liberamente i valori, gli scopi, le finalità e l’organizzazione espressi dallo Statuto e dai Regolamenti, partecipando alla vita associativa secondo le possibilità di ognuno. La qualifica di associato è concessa su domanda scritta, avanzata dall’interessato, direttamente alla Presidenza Nazionale o tramite ogni realtà associativa a ciò delegata. Con l’attribuzione della qualifica di associato, comprovata dal possesso della tessera, gli aderenti acquisiscono tutti i diritti e doveri dei associati, tra cui quelli di essere mossi da spirito di solidarietà verso tutti, di contribuire al finanziamento dell’Associazione, di osservarne le norme statutarie e regolamentari, nonché le decisioni e deliberazioni assunte dai relativi organi sociali. La mancata concessione della qualifica di associato deve essere motivata in forma scritta e contro tale decisione può essere fatto ricorso entro sessanta giorni al competente Collegio dei Garanti che deciderà in merito. Si perde la qualifica di associato per dimissioni scritte, per morte o in seguito a provvedimento disciplinare. Anche avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti che deciderà in merito. Il mancato versamento delle quote sociali stabilite determina la sospensione dalla vita associativa sino a regolarizzazione delle stesse. È compito del Consiglio Nazionale individuare e stabilire categorie specifiche di associati, in base all’età o alle attività svolte nel CTG APS o ad altre condizioni, nel rispetto di una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali di loro pertinenza secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.

Art. 4 – Il voto. Tutti gli associati hanno diritto di voto, attivo e passivo, purché in regola con il versamento delle quote sociali. Tutti i soci minorenni hanno diritto al voto attivo che esercitano tramite chi ha su di loro la potestà genitoriale. Ad essi compete eleggere gli organi direttivi, nonché approvare e modificare lo Statuto. L’esercizio elettorale è libero, rispondente al principio del voto singolo, e viene democraticamente disciplinato da apposite norme regolamentari. Le convocazioni degli organi associativi devono essere fatte dal rispettivo Presidente, nei tempi previsti dal regolamento e in forma scritta, intendendosi per tale sia la tradizionale forma cartacea, per invio postale o per affissione, sia quella telematica, a mezzo posta elettronica o sul sito internet dell’Associazione. Sempre in tali forme scritte sono comunicati agli associati anche gli atti e le deliberazioni di loro pertinenza. Si applica l’art. 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Art. 5 – Prestazioni degli associati. L’Associazione si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Il CTG
APS può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 6 – Il Consulente Ecclesiastico. In quanto Associazione di ispirazione cristiana, il CTG APS ha in sé la duplice natura di Associazione civile ed ecclesiale di laici, riconosciuta ufficialmente dalla CEI. Nelle diverse realtà associative un Consulente Ecclesiastico, nominato dalla competente autorità ecclesiale, partecipa pienamente alla vita del CTG APS, offrendo il proprio servizio come animatore pastorale e di fede. Il Consulente, in quanto tale, interviene anche alle riunioni dei rispettivi organi collegiali senza esercitare il diritto di voto. La Conferenza Episcopale Italiana nomina con missio canonica il Consulente Ecclesiastico Nazionale, le Conferenze Regionali nominano il Consulente Ecclesiastico Regionale e i singoli Vescovi indicano il Consulente Ecclesiastico dei Comitati e dei Gruppi nelle Diocesi di riferimento.

LA STRUTTURA ASSOCIATIVA

Art. 7 – Rete, articolazione e autonomia territoriale. Il CTG APS è rete associativa del Terzo settore costituito in forma di associazione che associa attraverso gli enti ad esso aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo Settore e svolge, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo Settore, loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Il CTG APS ha sede in Roma e ha facoltà di istituire sedi secondarie in località diverse. L’Associazione garantisce e promuove il decentramento e la piena autonomia dei propri organi periferici secondo quanto previsto dal presente Statuto. Gli associati del CTG APS hanno facoltà di riunirsi a livello di base in Gruppi autonomi ETS che richiedono annualmente l’affiliazione all’Associazione Nazionale. A livello territoriale hanno poi la facoltà di costituire dei Comitati autonomi ETS, richiedendo il riconoscimento all’Associazione Nazionale. A livello regionale infine hanno la facoltà di costituire dei Consigli Regionali autonomi ETS, richiedendo il riconoscimento all’Associazione Nazionale. L’Associazione Nazionale, i Consigli Regionali, i Comitati e i Gruppi, nell’ambito delle iniziative da essi promosse per l’adempimento dei compiti istituzionali, dei programmi educativi, organizzativi e di assistenza ai associati del CTG APS, hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, tecnica e finanziaria e ne assumono piena responsabilità legale; ognuna di queste realtà risponde con i propri mezzi delle obbligazioni assunte, così come risponde in proprio per il personale eventualmente utilizzato. Le stesse piene autonomie e assunzioni di responsabilità sono estese anche alle forme organizzative istituite dall’Associazione o aderenti ai vari livelli, come strutture ricettive, circoli, ecc.

Art. 8 – Il Gruppo. Il Gruppo è la comunità di base in cui gli associati del CTG APS, per libera e cosciente decisione, vivono insieme l’esperienza associativa attuando nel territorio i programmi e le finalità educative dell’Associazione. Ogni gruppo è autonomo, secondo l’art. 7 del presente Statuto, e libero nelle proprie scelte all’interno del progetto associativo del CTG APS in armonia con le indicazioni a livello di Comitato, Regionale e Nazionale. Il Gruppo fa domanda di affiliazione al CTG APS e con essa ne adotta e rispetta le norme statutarie e regolamentari, nonché le disposizioni di pertinenza. Gli organi del Gruppo hanno struttura democratica e sono: l’Assemblea degli Associati, il Consiglio di Gruppo, il Presidente. L’Assemblea degli Associati ha inoltre facoltà di istituire il Comitato dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti, anche in forma monocratica.

Art. 9 – L’Assemblea degli Associati del Gruppo. L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano della democrazia e della partecipazione a livello di Gruppo, che determina a livello di base gli obiettivi, gli indirizzi fondamentali, le scelte, le attività e le verifiche. È costituita dagli associati CTG APS che aderiscono al Gruppo, elegge il Consiglio Direttivo di Gruppo ed eventualmente il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Garanti. Elegge anche i delegati al Congresso del Comitato, in caso di sua convocazione. L’assemblea degli Associati del Gruppo si riunisce almeno una volta l’anno in via ordinaria e:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria degli Associati del gruppo:

a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto se diverso da quello del CTG APS Nazionale;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del gruppo;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Art. 10 – Organo di amministrazione del Gruppo. L’Organo di Amministrazione del Gruppo è il Consiglio Direttivo che promuove la vita dell’Associazione nel proprio territorio di base nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’assemblea. È composto da un numero di Consiglieri, eletti tra gli associati dall’Assemblea elettiva, con un minimo di 3 e un massimo di 25 membri. Può cooptare altri Consiglieri, con solo voto consultivo, nel limite di ¼ dei propri membri e con il parere favorevole dei 2/3 dei votanti ed elegge il Presidente. Il potere di rappresentanza è attribuito all’Organo di amministrazione del Gruppo ed è generale e privo di limitazioni. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.

Art. 11 – Il Presidente di Gruppo. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di Gruppo, ne ha la rappresentanza legale e lo rappresenta nei rapporti pubblici e privati.

Art. 12 – Organo di Controllo. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 13 – Il Revisore Legale dei conti del Gruppo. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 117/2017 deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 €;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 €;

c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

L’obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10.

Art. 14 – Il Collegio dei Garanti del Gruppo. L’Assemblea di Gruppo ha facoltà di istituire, se ritenuto opportuno, il Collegio dei Garanti che, nell’ambito del Gruppo, giudica sulle questioni disciplinari e le controversie associative, le irregolarità, le violazioni alle norme interne, i fatti e comportamenti incompatibili con l’adesione al CTG APS o che arrechino danno all’Associazione, l’ammissibilità di richiesta di convocazione straordinaria di assemblee. L’Assemblea ne stabilisce il numero, da 1 a 3, con possibilità di indicare gli effettivi e i supplenti. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Art. 15 – Il Comitato. Il CTG APS a livello territoriale può articolarsi autonomamente in Comitati (provinciali, interprovinciali o di area), con il compito di:

  • rappresentare l’Associazione presso le Istituzioni, gli Enti e le altre realtà associative del territorio;
  • promuovere la diffusione e la presenza del CTG APS, anche con la formazione di nuovi Gruppi;
  • coordinare le attività promosse sul territorio, fornendo servizi di supporto, facilitando la collaborazione tra i Gruppi e favorendo la partecipazione degli associati alle iniziative dei Gruppi e dell’Associazione;
  • collaborare alle politiche associative nazionali e regionali, valorizzando proposte ed esperienze della base;
  • curare la formazione degli associati e dei dirigenti di Gruppo e Comitato, in armonia con le indicazioni del piano generale formativo;
  • organizzare attività territorialmente rilevanti e tutte quelle ritenute utili allo sviluppo territoriale dell’Associazione.

Il Comitato è autonomo secondo l’art. 7 del presente Statuto, fa domanda di riconoscimento all’Associazione Nazionale, ne adotta e rispetta le norme statutarie e regolamentari, nonché le disposizioni di pertinenza. I rapporti con il CTG APS Nazionale e con il Consiglio Regionale sono regolati da apposita convenzione di collaborazione. Gli Organi del Comitato hanno struttura democratica e sono: il Congresso, il Consiglio Direttivo del Comitato, la Presidenza del Comitato, il Presidente, l’Organo di Controllo e il Revisore Legale dei conti, se previsti, ed eventualmente – su decisione congressuale – il Collegio dei Garanti.

Art. 16 – Il Congresso di Comitato. Il Congresso di Comitato è l’organo sovrano della democrazia e della partecipazione, che determina a livello territoriale gli obiettivi, gli indirizzi fondamentali, le scelte, le verifiche. È costituito dai delegati eletti dai Gruppi di base. Il Congresso elegge, tra gli associati, il Consiglio Direttivo del Comitato ed eventualmente il Collegio dei Garanti. Elegge anche i delegati al Congresso Regionale e Nazionale, in caso di loro convocazione. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo del Comitato. Il Consiglio Direttivo del Comitato promuove la vita dell’Associazione nel territorio, secondo i compiti di cui al presente art. 14. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri stabilito dal Congresso, con un minimo di 5 e un massimo di 25 membri. Può cooptare altri Consiglieri, con solo voto consultivo, nel limite di ¼ dei propri membri e con il parere favorevole dei 2/3 dei votanti. Elegge la Presidenza e il Presidente secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.

Art. 18 – Organo di Controllo. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. 117/2017. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 19 – Organo di Amministrazione del Comitato. La Presidenza è l’organo di amministrazione che attua i piani, i programmi e gli indirizzi definiti nel Comitato ed è responsabile delle attività. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato e lo rappresenta nei rapporti pubblici e privati. Il potere di rappresentanza è generale e privo di limitazioni.

Art. 20 – Il Revisore Legale dei conti. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 117/2017 deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 €;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 €;

c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

L’obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10.

Art. 21 – Il Collegio dei Garanti del Comitato. Il Congresso ha la facoltà di istituire anche il Collegio dei Garanti del Comitato, organo che giudica nel territorio sulle questioni disciplinari e le controversie associative, le irregolarità, le violazioni alle norme interne, i fatti e comportamenti incompatibili con l’adesione al CTG APS o che arrechino danno all’Associazione, l’ammissibilità di richiesta di convocazione straordinaria di assemblee e congressi. Il Congresso ne stabilisce il numero, da 1 a 5, con possibilità di indicare gli effettivi e i supplenti. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Art. 22 – Il livello regionale. Il CTG APS a livello regionale può articolarsi autonomamente in Consigli Regionali con il compito di:

  • rappresentare l’Associazione presso le Istituzioni, gli Enti e le altre realtà associative della Regione;
  • stabilire la politica associativa nella Regione in armonia con le indicazioni nazionali ed elaborare piani, programmi ed attività di interesse regionale;
  • coordinare e supportare la vita associativa dei Comitati e dei Gruppi della Regione, valorizzando le proposte e le esperienze locali e territoriali;
  • contribuire all’elaborazione delle politiche generali dell’Associazione a livello nazionale;
  • preparare e attuare il piano di formazione regionale, in sintonia con quello nazionale e le iniziative dei Comitati;
  • organizzare attività territorialmente rilevanti e tutte quelle ritenute utili allo sviluppo regionale dell’Associazione.

Il Consiglio è autonomo secondo l’art. 7 del presente Statuto, fa domanda di riconoscimento all’Associazione Nazionale, ne adotta e rispetta le norme statutarie e regolamentari, nonché le disposizioni di pertinenza. I rapporti con il CTG APS Nazionale e con il Consiglio Regionale sono regolati da apposita convenzione. Gli Organi del Consiglio hanno struttura democratica e sono: il Congresso, il Consiglio Direttivo regionale, la Presidenza regionale, il Presidente, l’Organo di Controllo e il Revisore Legale dei conti, se previsti, ed eventualmente – su decisione congressuale – il Collegio dei Garanti.

Art. 23 – Il Congresso Regionale. Il Congresso Regionale è l’organo sovrano della democrazia e della partecipazione associativa che determina, a livello regionale gli obiettivi, gli indirizzi fondamentali, le scelte, le verifiche. È costituito dai delegati eletti dai Congressi di Comitato della Regione. Il Congresso Regionale elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Garanti. Elegge anche i delegati al Congresso Nazionale, in caso di sua convocazione, e qualora questi non siano già stati eletti nei Congressi di Comitato. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.

Art. 24 – Il Consiglio Direttivo Regionale. Il Consiglio Direttivo Regionale promuove la vita dell’Associazione nella Regione, secondo i compiti di cui al presente art. 19. È composto da un numero di Consiglieri stabilito dal Congresso, con un minimo di 5 e un massimo di 25 eletti. Può cooptare altri Consiglieri, con solo voto consultivo, nel limite di ¼ dei propri membri e con il parere favorevole dei 2/3 dei votanti. Elegge la Presidenza e il Presidente secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.

Art. 25 – Organo di Amministrazione del Consiglio Regionale. La Presidenza Regionale è l’organo di amministrazione che attua i piani, i programmi e gli indirizzi definiti nel Consiglio Direttivo Regionale ed è responsabile delle attività. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale del Consiglio Regionale e lo rappresenta nei rapporti pubblici e privati. Il potere di rappresentanza è generale e privo di limitazioni.

Art. 26 – Il Revisore Legale dei conti. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 117/2017 deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 €;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 €;

c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

L’obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10.

Art. 27 – Il Collegio Regionale dei Garanti. Il Collegio Regionale dei Garanti è l’organo che giudica nella Regione sulle questioni disciplinari e le controversie associative, le irregolarità, le violazioni alle norme interne, i fatti e comportamenti incompatibili con l’adesione al CTG APS o che arrechino danno all’Associazione, l’ammissibilità di richiesta di convocazione straordinaria di assemblee e congressi. Il Congresso Regionale ne stabilisce il numero, da 3 a 5, con possibilità di indicare gli effettivi e i supplenti. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Art. 28 – Il CTG Nazionale. L’Associazione a livello nazionale ha il compito di:

  • rappresentare il CTG APS in campo nazionale e internazionale, anche nei rapporti con le Istituzioni civili e religiose e le altre realtà associative;
  • formulare i fondamentali indirizzi culturali, politici, programmatici, formativi e di azione del CTG APS, verificandone l’attuazione e i risultati raggiunti;
  • accogliere o respingere la richiesta di nuovo tesseramento o di rinnovo da parte degli associati, procedendo all’iscrizione nel libro nazionale associati del CTG APS;
  • regolamentare le procedure di tesseramento, di classificazione delle categorie di associato, di esercizio dell’elettorato attivo e passivo;
  • accettare, respingere o revocare le affiliazioni dei Gruppi e l’adesione dei Comitati e dei Consigli Regionali che chiedono il riconoscimento al CTG APS, stabilendo le relative convenzioni di collaborazione;
  • decidere sulle proposte di affiliazione, adesione o confluenza di altre esperienze associative e delle diverse strutture di cui all’art.2, lettera b, definendo le modalità del rapporto;
  • deliberare l’istituzione di sezioni, commissioni, gruppi di lavoro o di altri strumenti utili alla vita associativa;
  • nominare responsabili e affidare incarichi nei vari settori e ambiti di pertinenza;
  • organizzare attività di rilievo nazionale e tutte quelle ritenute utili allo sviluppo dell’Associazione in Italia e all’Estero;
  • adottare tutte le decisioni e iniziative utili al buon funzionamento della vita associativa a ogni livello.

L’Associazione Nazionale CTG APS è autonoma secondo l’art. 7 del presente Statuto. Gli Organi del CTG APS Nazionale hanno struttura democratica e sono: il Congresso, il Consiglio Direttivo del nazionale, l’Organo di Amministrazione del nazionale, il Presidente, il Revisore Legale dei conti, se previsto, e il Collegio dei Garanti.

Art. 29 – Il Congresso Nazionale. Il Congresso Nazionale è l’organo sovrano della democrazia e della partecipazione associativa a livello nazionale, in cui si compiono le scelte e si definiscono gli obiettivi e gli indirizzi fondamentali dell’Associazione. È composto dai delegati eletti dai Congressi locali. Il Congresso elegge il Consiglio Nazionale, i Collegi dei Garanti e dei Revisori dei Conti. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.

Art. 30 – Il Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale è l’organo che gestisce la vita e le attività del CTG APS a livello nazionale in ordine alle scelte, agli obiettivi e agli indirizzi fondamentali espressi dal Congresso Nazionale, con il compito di assumerli, interpretarli e tradurli in piani di azione annuali e pluriennali. È composto da un numero di Consiglieri Nazionali stabilito dal Congresso, con un minimo di 15 e un massimo di 24 membri. Può cooptare altri Consiglieri, con solo voto consultivo, nel limite di ¼ dei propri membri e con il parere favorevole dei 2/3 dei votanti. Elegge la Presidenza e il Presidente Nazionale secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.

Art. 31 – Organo di Amministrazione del Consiglio Nazionale. La Presidenza Nazionale è l’organo di amministrazione che attua i piani del Consiglio Nazionale. È responsabile della gestione organizzativa ed amministrativa dell’Associazione, determinando le concrete iniziative per la realizzazione delle indicazioni del Consiglio Nazionale. Stabilisce gli incarichi nazionali e ha la gestione delle risorse umane a disposizione della struttura nazionale. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale del Consiglio e della Presidenza a livello nazionale e rappresenta il CTG APS nei rapporti pubblici e privati. Il potere di rappresentanza attribuito è generale e privo di limitazioni.

Art. 32 – Organo di Controllo. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. 117/2017. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 33 – Il Revisore Legale dei conti. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 117/2017 deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 €;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 €;

c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

L’obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10.

Art. 34 – Il Collegio Nazionale dei Garanti. Il Collegio Nazionale dei Garanti è l’organo che giudica a livello nazionale sulle questioni disciplinari e le controversie associative, le irregolarità, le violazioni alle norme interne, i fatti e comportamenti incompatibili con l’adesione al CTG APS o che arrechino danno all’Associazione, il rifiuto di iscrizione di associati e l’ammissibilità di richiesta di convocazione straordinaria di assemblee e congressi. Interpreta autenticamente lo Statuto e i regolamenti; in questo ambito risolve casi e quesiti inerenti, anche se non espressamente contemplati. Il Congresso stabilisce il numero dei componenti, da 3 a 5, con possibilità di indicare gli effettivi e i supplenti. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Art. 35 – L’Assemblea Nazionale. È istituita a livello nazionale l’Assemblea Nazionale. Almeno una volta l’anno il Presidente Nazionale la convoca e la presiede. Compiti dell’Assemblea sono:

  • coadiuvare l’attività della Presidenza Nazionale e del Consiglio Nazionale;
  • approfondire temi associativi specifici ed esprimere pareri e indicazioni in merito;
  • collaborare alla realizzazione sul territorio di piani e programmi associativi.

Ne fanno parte: i Presidenti Nazionali Emeriti; i Consiglieri, Garanti e Revisori dei Conti Nazionali; i Presidenti Regionali, di Comitato e di Gruppo; i associati e dirigenti nominati membri dell’Assemblea dal Consiglio Nazionale per particolari competenze o specifiche esperienze sui temi associativi e i relativi campi di attività. Il Presidente, in base agli argomenti in discussione, ha facoltà di allargare le riunioni dell’Assemblea anche ad altri esperti e invitati, appartenenti o no all’Associazione.

NORME GENERALI

Art. 36 – Le finanze e il patrimonio. I mezzi finanziari e il patrimonio del CTG APS, ai vari livelli, sono costituiti dai contributi dei associati, degli Enti pubblici e privati, da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività, da eventuali legati e donazioni, dai beni mobili e immobili. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali; anche nel caso di recesso, o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Tutte le quote o contributi associativi sono intrasmissibili a nessun titolo e non sono collegati alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 37 – Esercizio sociale e bilancio. L’Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino inferiori a 220.000,00 €, può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio va approvato entro il 30 aprile di ciascun anno e deve riportare i contributi, le erogazioni liberali, le donazioni, i lasciti e gli altri proventi. L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione. Il Consiglio Nazionale, il Consiglio Direttivo Regionale, il Consiglio Direttivo di Comitato, il Consiglio Direttivo di Gruppo – ciascuno per la propria autonoma competenza – sono gli Organi statutari cui spetta l’obbligo di redigere e approvare il relativo rendiconto economico e finanziario annuale, riferito all’anno sociale precedente e coincidente con
l’anno solare.

Art. 38 – Durata degli Organi e delle cariche. Tutti gli organi statutari elettivi a livello nazionale, regionale, di comitato e di gruppo, restano in carica per un quadriennio. In deroga, solo l’Assemblea elettiva di Gruppo può stabilire un tempo inferiore per i propri organi. In ogni caso, indipendentemente dalla durata in carica, tutti gli organi elettivi previsti dal presente Statuto decadono e si rinnovano in occasione della convocazione del Congresso Nazionale. Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria, a scadenza, ogni quattro anni dal Consiglio Nazionale; in via straordinaria può essere convocato in ogni momento dal Consiglio Nazionale, con la presenza di 2/3 dei componenti e a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Analogamente i Consigli Direttivi Regionali, di Comitato e di Gruppo possono convocare le rispettive assemblee congressuali in via straordinaria.

Art. 39 – Modifiche statutarie. Spetta al Congresso Nazionale procedere alla modifica del presente Statuto. Le modifiche devono essere approvate con la presenza dei 2/3 dei delegati e con la maggioranza della metà più uno dei voti validi. Il Consiglio Nazionale può procedere, con la presenza dei 2/3 dei Consiglieri e con la maggioranza della metà più uno dei voti validi, in via straordinaria, a modifiche statutarie qualora le stesse siano richieste dalla Legge. Analoga facoltà è concessa ai Consigli Regionali, Comitati e Gruppi per quanto loro attiene. I regolamenti di applicazione dello Statuto sono approvati e modificati dal Consiglio Nazionale con la presenza dei 2/3 dei Consiglieri e con la maggioranza della metà più uno dei voti validi. Gruppi, Comitati e Consigli Regionali hanno facoltà di dotarsi di propri statuti e regolamenti, purché conformi e non in contrasto con il presente Statuto. In caso di modifiche deliberate nel tempo allo Statuto Nazionale da parte degli organi preposti, Gruppi, Comitati e Consigli Regionali che – costituendosi come ETS – decidono di adottare come proprio lo Statuto Nazionale del CTG, conseguono e assumono automaticamente tali modifiche statutarie senza necessità di nuove deliberazioni e registrazioni a loro carico.

Art. 40 – Scioglimento dell’Associazione. L’Associazione ha durata illimitata. L’eventuale scioglimento del CTG come Associazione Nazionale dovrà essere proposto dal Consiglio Nazionale ed essere deliberato da un’Assemblea Congressuale Nazionale Straordinaria con la presenza di 3/4 dei delegati degli associati e con il voto favorevole della metà più uno dei voti validi. Analoga procedura va adottata per lo scioglimento dei Gruppi, dei Comitati e dei Consigli Regionali da parte delle rispettive Assemblee e Consigli. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione o di uno degli autonomi livelli e articolazioni territoriali, il patrimonio di ogni specifica realtà associativa va devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 41 – Disposizioni finali. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

Art. 42 – Disposizioni transitorie. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione dell’Associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Il presente Statuto sostituisce ogni versione precedente ed è stato adottato con delibera del Consiglio Nazionale il 10 ottobre 2021 al fine di ottemperare agli adeguamenti richiesti dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore e della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34/109 del 06.02.2019. Entra in vigore alle ore 24 del giorno 10 ottobre 2021.

Il Presidente Nazionale
dott. Fabio Salandini